Vendere cibo online: Leggi la normativa del 2019/2020 le Risposte.

Per vendere prodotti alimentari online devi conoscere le norme che regolano il commercio elettronico. Cos’è obbligatorio indicare per la vendita di un alimento? Come applicare la normativa sull’etichettatura e sulla rintracciabilità? Queste sono alcune domande a cui risponde in questo articolo il dott. Cosimo La Rosa, commercialista e titolare dello Studio Commerciale La Rosa, di Messina, che ringraziamo.

Vendere tramite internet significa non soltanto prevedere un nuovo canale di vendita. Spesso le aziende che sbarcano online hanno la necessità di ridefinire le proprie strategie. Le persone oggi, ancora prima di recarsi nei punti vendita fisici preferiscono consultare le offerte online, e spesso anche dopo essersi recati negli store fisici, concludono i propri acquisti in rete.

Lo shopping online si rivela più comodo, conveniente e semplice. E questo vale per l’abbigliamento, la tecnologia, i servizi e si, anche per il cibo.

La legge a cui devi attenerti per la vendita online di prodotti alimentari non è molto diversa dalla normativa in tema di commercio elettronico. Quest’ultima, infatti, viene integrata con il Regolamento comunitario 1169/2011/UE che ne definisce meglio gli ambiti di applicazione e le prescrizioni.

In questo articolo cercherò di darti una panoramica dei requisiti e degli adempimenti amministrativi e burocratici per vendere cibo su internet.

Inoltre, ti parlerò della necessità di informare il cliente con un’etichetta conforme agli standard. E infine affronteremo insieme le questioni legate al diritto di recesso e all’obbligo di fatturazione elettronica per ecommerce. Pronto per cominciare?

Gli oneri informativi
#1 Requisiti per la vendita online, se sei un commerciante
Se vuoi vendere online (e sei un commerciante) devi far fronte ad alcuni adempimenti iniziali, previsti per l’avvio dell’attività.

I requisiti sia per la per vendita online e quelli per la vendita attraverso un negozio fisico sono pressoché simili: ad esempio, il prodotto deve essere conforme e conservato secondo disposizioni di legge per la tutela del consumatore, in entrambi i casi.

Occorre tuttavia fare una piccola premessa. Le amministrazioni Regionali (soprattutto quelle a Statuto speciale) possono prevedere adempimenti aggiuntivi rispetto alla generalità dei casi. Quindi è opportuno, se vuoi avviare un’ attività di qualsiasi genere, informarti preventivamente presso la Camera di Commercio della tua città.

#2 Requisiti per la vendita online di prodotti alimentari, se sei un artigiano
E’ importante sapere che oltre alla classica forma di attività commerciale è prevista la possibilità di svolgimento di attività artigianale. Si tratta di attività come quella di un pasticcere, o un fornaio, che vendono online prodotti alimentari. In questo caso fermo restando i requisiti morali, i requisiti professionali non sarebbero più necessari.

Ai sensi dell’art. 3 della L.443/1985 un’impresa artigiana viene identificata come tale quando: “svolge un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali all’esercizio dell’impresa”.

Se sei un artigiano, quindi, puoi vendere ciò che produci in proprio, senza l’obbligo di detenere alcun requisito professionale per la vendita di alimenti e bevande.

Occorre fare una precisazione: l’artigiano può vendere solo ciò produce. Se infatti sei il titolare di un’impresa artigiana (hai una pasticceria, o un ristorante) puoi esercitare allo stesso tempo anche attività commerciale rimanendo iscritto all’albo, purché l’attività artigiana, in termini di tempo-lavoro, sia prevalente rispetto a quella commerciale.

Se invece vuoi commercializzare all’interno del tuo store prodotti complementari non prodotti direttamente da te (come delle marmellate, piuttosto che cioccolatini di altre aziende), hai bisogno di una autorizzazione commerciale.

#2 Requisiti per la rivendita online di prodotti alimentari
I requisiti per la vendita on line di alimenti, come ti raccontavo qualche paragrafo più su, non sono diversi da quelli che deve rispettare chi vende attraverso un esercizio commerciale tradizionale.

Per vendere cibo via web devi avere:

A )Requisiti personali

Per esercitare online il commercio al dettaglio di generi alimentari, devi ottenere un’ autorizzazione che è subordinata a due tipi di requisiti: soggettivi e oggettivi.

Tra i requisiti soggettivi rientrano :

Requisiti di “onorabilità”, ovvero:

non devi essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
non devi avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni
Requisiti personali e professionali

Oltre si requisiti di onorabilità previsti , devi avere requisiti di tipo professionale e morale, da dimostrare al Comune di appartenenza.

Basta possederne uno dei seguenti, in alternativa:

avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti (ad esempio merceologia)
di essere stato iscritto in passato al Registro Esercenti il Commercio (REC), oggi abolito, per l’attività di commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro volontaria o per perdita dei requisiti;
di aver superato l’esame di idoneità o di aver frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione Registro Esercenti il Commercio (ex REC ora SAB) anche se non seguito dall’iscrizione al registro stesso.
Tra i requisiti oggettivi per la vendita di prodotti alimentari online, invece, abbiamo:

La disponibilità dei locali dove stoccare la merce, prima della spedizione (proprietà, contratto di locazione, altro).
I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia. Devono essere, inoltre, conformi ai criteri stabiliti con D.M. n.564/1998 (requisiti per la sorvegliabilità dei locali). Occorre verificare la destinazione d’uso dei locali ed il possesso del certificato di agibilità o l’avvenuta presentazione della dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R. n.1/2007.
#3 Gli adempimenti amministrativi e burocratici per vendere cibo su internet
Dal punto di vista operativo, quali sono gli adempimenti amministrativi e burocratici per vendere online prodotti alimentari? Ecco una checklist dei passi operativi necessari. In sostanza, devi:

presentare la SCIA al Comune di competenza, pagando i diritti di istruttoria che possono variare in relazione alla metratura dei locali ove si intende conservare i beni oggetto di vendita.
comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider con indicazione del codice ATECO;
richiedere il numero di P.IVA che resterà invariato sino a chiusura dell’attività;
indicare nella home page del sito web, in evidenza, il proprio numero di P.IVA, utilizzato solo per fini pubblicitari (risoluzione n. 60 del 16/05/2006);
chiedere la registrazione presso la Camera di Commercio competente;
Aprire una posizione previdenziale presso l’INPS
se si intendono effettuare operazioni intracomunitarie (commercio online all’interno della comunità europea), deve essere resa evidente ed espressa nella SCIA la volontà di effettuare tali operazioni ( dal 2020 l’iscrizione nel registro degli esercenti intracomunitari diventerà obbligatoria)
#3 Gli oneri informativi per vendere sul web (tracciabilità, etichettatura e simili)
Altro aspetto a cui devi prestare attenzione è l’osservanza di alcuni oneri informativi. Si tratta di indicazioni sull’identità del produttore, sul bene offerto e sugli accessori alla vendita (es. diritto di recesso, solo se previsto). Ricorda che tutti i dati devono essere disponibili sia prima che l’utente perfezioni l’acquisto online, sia quando riceve i beni.

Tra le informazioni più importanti, vi sono:

le indicazioni sulle “proprietà speciali” e caratterizzanti di ciascun bene alimentare, che ricomprendono anche le informazioni su allergeni e nutrienti
le indicazioni relative alla provenienza dei prodotti utilizzati
Su questo fronte, devi a verificare la presenza di un’etichetta che riporti tutti i dati alimentari che la legge prescrive per quello specifico prodotto.

# 4 Etichettatura dei prodotti: cos’è obbligatorio?
Ti stai chiedendo quali sono i dati previsti in etichetta dalla legge? Bene, ecco una lista dei dati obbligatori per legge, che devi assicurarti di avere nelle etichette dei prodotti che vendi.

accanto al nome del prodotto alimentare, devi indicare lo “stato fisico” del prodotto (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) e il trattamento che ha subito durante la trasformazione
su ogni confezione, deve esserci l’elenco degli ingredienti nonché di tutte le sostanze impiegate nella produzione, ordinate in base al peso. Devono essere chiaramente indicati potenziali allergeni e sostanze che possono causare disturbi o scompensi nei soggetti predisposti
Tutte le sostanze che possono provocare reazioni allergiche devono essere evidenziate usando caratteri diversi (per dimensioni, stile o colore) rispetto al resto del testo in etichetta
se l’alimento contiene “oli vegetali” o “grassi vegetali”, deve esserci un elenco che ne identifichi l’origine specifica (di palma, olio di cocco, grassi idrogenati, ecc.)
sulla confezione, occorre che sia indicare la durata del prodotto
la data di scadenza è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il” come limite massimo
nel caso di alimenti che durano più a lungo (non immediatamente deperibili), la dicitura corretta che deve essere riportata in etichetta è “Da consumarsi preferibilmente entro il”. Qui si indicherà che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche (come il sapore e l’odore), ma può comunque essere consumato senza rischi per la salute;
per un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, siano indicate eventuali particolari del cibo
se si tratta di sostanze alimentari particolari, come carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva, in etichetta occorre indicare la provenienza, ai fini della tracciabilità
Infine, nell’etichetta dei tuoi prodotti alimentari destinati alla vendita tramite internet, deve essere presente la dichiarazione nutrizionale. L’Europa ha introdotto l’obbligo di indicazione delle informazioni nutrizionali riferite a 100 g/100 ml dell’alimento.

L’elenco ricomprende:

a) valore energetico;
b) grassi;
c) acidi grassi saturi;
d) carboidrati;
e) zuccheri;
f) proteine;
g) sale.
Accanto alle informazioni obbligatorie in etichetta sarà, poi, possibile inserire le cosiddette informazioni complementari, ossia consigli e suggerimenti sul consumo specifico dell’alimento.

Indicare correttamente gli elementi nutrizionali in etichetta, oltre che per informare correttamente il consumatore, è una prova che produttore e i commercianti hanno assolto ogni onere informativo.

Più è completa l’etichetta, maggiore sarà la chiarezza, la trasparenza e la buona fede dell’azienda che commercializza i prodotti, che connette le esigenze di chi produce e quelle di chi compra.

#5 Condizioni di recesso per i beni alimentari
Riguardo il commercio telematico di alimenti devi tener conto, sempre nell’ottica della tutela del consumatore finale, anche dell’art. 52 del Codice del Consumo che prescrive l’obbligo per il commerciante di informare il proprio acquirente circa il diritto di recesso. Il consumatore che acquista un bene via web può restituire il bene, entro 14 giorni dalla consegna, nel caso in cui questi – anche senza motivazione – non intenda restare in possesso del prodotto.

Tale diritto, definito “recesso”, il cui ambito di applicazione copre una vasta area di settori, beni e servizi, viene però escluso per alcune specifiche categorie di prodotti.

Tra esse, vi rientrano a pieno titolo anche alcuni tipi di beni alimentari (art. 47, comma 1, lett. l), cod. cons. e art. 59 cod. cons), e nello specifico: quelli che sono “suscettibili di deteriorarsi o scadere rapidamente”.

Questo perché il considerevole lasso di tempo intercorrente tra l’esercizio del diritto di ripensamento e l’effettivo riacquisto del possesso del bene da parte del venditore (14 giorni per la comunicazione + 14 giorni per la restituzione per un totale di 28 giorni dalla consegna) si rivela troppo lungo per garantire che il bene alimentare non abbia subito alterazioni nel frattempo.

Quali sono i prodotti che non sono soggetti a diritto di recesso?
Esistono alcuni prodotti che non possono adeguatamente conservarsi in attesa del termine di recesso (si pensi al pesce, alle verdure fresche, ai surgelati, …). Se vendi online frutta e verdura, ad esempio, non sei soggetto ad alcun diritto di recesso.

A livello legislativo, il D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 ha da tempo definito (all’art. 1) cosa si intende per cibo deteriorabile (sono inclusi nella lista latte, latticini, prodotti alimentari preconfezionati il cui periodo di vita commerciale sia inferiore a novanta giorni, alcuni prodotti a base di carne, pesce, prodotti freschi, prodotti ortofrutticoli e paste fresche con ripieno).

Dopo l’emanazione del Decreto, tuttavia, il Ministero della Salute ha specificato ulteriormente le caratteristiche di alcune categorie di beni alimentari suscettibili di alterazione. In questo modo, è stata introdotta la differenza tra bene deteriorabile e bene deperibile. Seguimi. Ti spiego subito in cosa consiste.

Beni deteriorabili e deperibili
Con l’emanazione della L. 27/2012, si è deciso di specificare all’art. 62 che: “Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne ;
d) tutti i tipi di latte.”
Si tratta di prodotti alimentari il cui stato di conservazione incide pesantemente sulla possibilità di poter essere restituiti e sulla salute dello stesso consumatore.

In conclusione, dunque, tornando al tema del recesso, tieni conto del fatto che per beni deperibili, deteriorabili e per le specifiche categorie sopra esposte, la legge esclude per certo il diritto di ripensamento ex art. 52 Cod. Cons.

#6 La fatturazione nella vendita telematica di generi alimentari
Sotto il profilo fiscale, la disciplina di vendita dei generi alimentari non è diversa rispetto all’attività di commercio di altri prodotti materiali.

Devi però tenere a mente:

che per le cessioni di beni effettuate per corrispondenza, a domicilio o informa ambulante, non è obbligatorio emettere fattura se non espressamente richiesto dal cliente.
che qualora venga emessa fattura il limite temporale entro cui il documento va prodotto, deve essere contemporaneo all’acquisto
La fattura deve contenere obbligatoriamente:
1. numero di partita IVA del soggetto cessionario o numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro europeo di stabilimento;
2. Il codice fiscale, se non agisci come cessionario o committente domiciliato o non professionista;
3. l’indicazione della residenza o domicilio del cessionario.
# 7 La vendita online di vino e prodotti alcolici nell’UE
La vendita online di prodotti alcolici è diversa, per alcuni aspetti, da quella che si effettua attraverso i canali di vendita fisici. Conoscere le regole applicabili a ciascun contesto, pertanto, è fondamentale se sei un operatore di settore. Scegliere le modalità migliori per intraprendere un’attività di business online, significa anche informarsi bene. Magari con un commercialista esperto.

La legislazione comunitaria, ad esempio, si concentra molto su stoccaggio e trasporto dei prodotti alcolici. La spedizione di prodotti vitivinicoli all’interno della Comunità europea deve infatti essere accompagnata un documento compilato da una persona fisica o giuridica che si assuma la responsabilità del contenuto e dell’operazione.

Il documento di accompagnamento si può riferire ad un solo trasporto e deve contenere:

speditore
numero di riferimento
destinatario
autorità competenti del luogo di spedizione o di partenza
trasportatore, con informazioni sul mezzo di trasporto con il numero di immatricolazione
data (o anche ora) di inizio del trasporto
luogo di consegna
designazione del prodotto con descrizione dei colli
alcuni parametri analitici, se il prodotto è sfuso
quantità
indicazioni supplementari previste dal singolo Stato membro
attestato di DOP o IGP
# 8 La vendita online di prodotti alcolici verso Paesi Terzi
Se invece vuoi esportare le bottiglie che produci verso Paesi terzi, il documento di accompagnamento deve essere presentato in originale e in copia all’ufficio doganale competente dello Stato membro.

La legge, sempre nella massima tutela per il consumatore, ( ma io aggiungo anche a tutela di produttori attenti alle disposizioni normative) individua tre principi che devono regolare le informative sui prodotti:

informazioni su identità e composizione
attributi
informazioni sulla salute per i consumatori
informazioni sulle caratteristiche nutrizionali
In merito, il Ministero della salute ha individuato un “decalogo” che i produttori sono chiamati a seguire.

In conclusione si può sicuramente affermare che l’Italia è uno dei paesi in cui l’ordinamento legislativo tutela maggiormente il prodotto finale che arriva al consumatore, controllando a monte la produzione , la composizione e la conservazione di detti generi alimentari. Tuttavia posso aggiungere che ciò spesso si traduce in una serie di prescrizioni a carico del produttore prima e del commerciante in seguito a volte eccessivi e spesso inutili, che spesso fungono da deterrente nella volontà di avviare un attività online in un paese già eccessivamente burocratizzato come il nostro.

ATTENZIONE LEGGI
Non prendere queste notizie come uniche ed inequivocabili , consigliamo di affidarti e rivolgerti ad un bravo commercialista, potrà evitarti sanzioni legate al tuo business online.
Non ci riteniamo in alcun modo responsabili seguendo questa lista di suggerimenti letta.